Art. 6.
(Pianificazione e programmi di intervento).

      1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di gestione è predisposto il piano per il Parco, di seguito denominato «piano», volto a disciplinare:

          a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di godimento e di tutela;

          b) i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;

          c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo alle esigenze delle persone a ridotta capacità motoria;

          d) i sistemi di attrezzature e i servizi per la gestione e la fruizione culturale, informativa e turistica del Parco.

      2. Il piano è predisposto dal consiglio di gestione, entro tre mesi dalla data di costituzione degli organismi di cui all'articolo 3, ed è adottato dalla regione Veneto entro i successivi due mesi, sentiti gli enti locali interessati.
      3. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

 

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      4. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.
      5. Il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
      6. Per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2 nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano, sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti interessati, nei quali sono definiti i rispettivi obblighi e i diritti dei contraenti, le risorse finanziarie, la durata delle singole fasi per la realizzazione del programma, nonché le modalità di gestione e di coordinamento del programma stesso. Le determinazioni assunte in base agli accordi di programma producono gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 34, commi 4 e 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi accordi possono aderire anche le università, le istituzioni culturali nonché gli operatori privati impegnati nei settori di intervento.
      7. Sono sottoposti all'approvazione del consiglio di gestione i singoli progetti elaborati, in coerenza con gli accordi di programma di cui al comma 6, da soggetti pubblici e privati finalizzati alla valorizzazione, al recupero e all'adeguamento delle infrastrutture turistiche e per la gestione, a loro carico, di beni non archeologici compresi nel territorio del Parco. I progetti devono prevedere l'assunzione, a carico dei soggetti proponenti, degli oneri relativi agli investimenti e alle spese di gestione.
      8. Il Parco, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di gestione, può concedere l'utilizzazione dell'immagine di un singolo bene, facente parte dei complessi archeologici, a soggetti pubblici e privati, previa assunzione a carico di tali soggetti delle
 

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spese necessarie per il restauro del bene o dell'immobile. L'importo degli oneri necessari per l'intervento di restauro o di recupero dei beni, nonché il relativo periodo di utilizzazione dell'immagine da parte dei soggetti pubblici o privati, sono stabiliti con perizia della competente soprintendenza.
      9. Il Parco è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree ad esso attribuite e, a tale fine, può procedere alla costituzione di un'apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali da parte del Parco o della suddetta società ovvero la concessione a società pubbliche, private o miste sono definite con apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di gestione del Parco. Con lo stesso regolamento sono definiti i criteri di ripartizione della quota pubblica degli eventuali proventi dei diritti di riproduzione multimediale tra il Parco, che li destina al finanziamento del piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali, la soprintendenza competente per territorio e gli enti locali interessati.